REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO


ART. 1
Ammissioni

L'A.I.S.A. l'Associazione Imprenditori Servizi e Stazioni Autostradali, aderisce alla Confesercenti e possono associarsi coloro che si riconoscono nelle finalità ideali, politiche e sindacali della Aisa e della Confesercenti.

L'adesione ha effetto dalla data di approvazione, da parte dei competenti organi dell'organizzazione.

Resta fermo che possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari, aventi finalità convergenti con quelle della Aisa Confesercenti.

ART. 2
Costituzione dell'Assemblea Elettiva

La Presidenza Nazionale emana, per quanto di seguito non espressamente disciplinato un regolamento di funzionamento dell'Assemblea Elettiva.

La Presidenza Nazionale, nell'ultima riunione prima della convocazione dell'Assemblea Elettiva, accerta il numero dei rappresentanti chiamati a far parte della nuova Assemblea Elettiva. A tal fine verifica il numero degli associati aventi titolo a parteciparvi.

La cooptazione di nuovi membri, in rappresentanza di nuove organizzazioni che aderiscono alla Aisa, è decisa dalla Presidenza Nazionale e convalidata, nella prima riunione utile, dall'Assemblea Nazionale.

E'decaduto il membro dell'Assemblea Nazionale che cessa di ricoprire la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale.

ART. 3
Assemblea Nazionale

La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve avvenire, di norma, almeno 15 giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Non si richiedono forme particolari per la comunicazione della convocazione.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione dell'Assemblea Nazionale, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

Dell'assemblea viene redatto un verbale finale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, e decide a maggioranza dei presenti, tranne sulle materie per le quali lo Statuto richiede una maggioranza qualificata.

ART. 4
Presidenza Nazionale

La convocazione della Presidenza Nazionale, sottoscritta dal Presidente Nazionale, deve avvenire, di norma, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche al di fuori di tale termine.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Non si richiedono forme particolari per la comunicazione della convocazione.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza Nazionale, il Presidente Nazionale deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.

La Presidenza Nazionale decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 5
Giunta Nazionale

La convocazione della Giunta Nazionale, sottoscritta dal Presidente Nazionale, deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine di cui sopra.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti della convocazione.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Giunta Nazionale, il Presidente Nazionale deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.

La Giunta Nazionale decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 6
Procedimento disciplinare

I provvedimenti disciplinari vengono adottati dalla Presidenza dell'Aisa Confesercenti.

La Presidenza, prima di irrogare il provvedimento, deve rivolgere la contestazione all'interessato in forma scritta. Entro cinque giorni dalla comunicazione, questi può far pervenire, sempre in forma scritta, le proprie difese.

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato, e viene comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

A tal fine, il provvedimento della Presidenza deve contenere l'avvertenza sui termini e le modalità di ricorso. In difetto, il termine per impugnare non decorre.

ART. 7
(Incarichi incompatibili)

Gli incarichi esecutivi nei partiti politici sono incompatibili con le cariche elettive di Presidente, Segretario, Vice Presidente Vicario.

I titolari di cariche elettive nell'ambito della Aisa Confesercenti devono dimettersi da tali cariche, in caso di loro candidatura nelle elezioni politiche.

ART. 8
Trasparenza e accesso alle informazioni

I componenti dell'Assemblea nazionale della Aisa Confesercenti formulano alla Giunta Nazionale motivata richiesta di accesso alla documentazione del Centro , specificando i documenti cui intendono accedere.

Tutti i componenti degli Organismi nazionali e dei Comitati della Aisa Confesercenti e gli associati Aisa, sono soggetti al vincolo della riservatezza, nel caso di diffusione di notizie relative a trattative od accordi con le aziende petrolifere, nell'ambito delle contrattazioni economiche e commerciali, ai sensi della Legge Antitrust.

ART. 9
Responsabilità

La gestione economica ed organizzativa deve essere curata con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo massimo riguardo alla efficienza e all'equilibrio economico e finanziario della organizzazione.


STATUTO