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STATUTO |
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Art. 1 L'A.I.S.A. Confesercenti (Associazione Imprenditori Stazioni e servizi Autostradali), rappresenta la continuità della FAIB Autostrade, organizza e rappresenta gli imprenditori Oil, Non Oil e di ristoro, delle Aree di Servizio autostradali, dei raccordi e similari ed ha sede in Roma, in Via Nazionale n. 60, presso la Confesercenti nazionale. L'A.I.S.A. è una associazione aderente alla Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi - CONFESERCENTI Nazionale. L'AISA ha un'organizzazione e delle strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici ed enti di qualsiasi natura; auspica e promuove la collaborazione e l'intesa con tutte le istituzioni ed organizzazioni che perseguono finalità concordanti con le proprie. Art. 2 L'AISA, persegue scopi e finalità che si ispirano a quelli indicati nello Statuto della CONFESERCENTI Nazionale, mantenendo, in tale ambito, piena autonomia politico sindacale, organizzativa e gestionale. L'AISA persegue politiche ed obiettivi comuni in collaborazione con la FAIB Confesercenti, nella reciproca autonomia delle due Associazioni. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento, i Presidenti delle due Associazioni FAIB ed AISA, sono componenti di diritto di ambedue gli organismi nazionali Faib ed Aisa e delle Giunte Nazionale e Federale La AISA si propone di tutelare in ogni campo gli interessi e le esigenze della categoria rappresentata, di promuovere ogni iniziativa atta a favorirne lo sviluppo economico, la formazione culturale e professionale e di assumerne la rappresentanza in tutti gli organismi pubblici e privati e di coordinare e dirigere le iniziative e l'attività degli organismi territoriali e settoriali nelle forme previste dal presente Statuto; L'AISA persegue l'unità sindacale della categoria; persegue intese e collaborazioni con altre categorie aventi finalità ed interessi comuni e comunque non contrastanti con i propri, stipula accordi con le Autorità di Governo e organismi pubblici a carattere locale, nazionale, comunitario e internazionale, nonché con le società petrolifere e le loro associazioni, nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato. L'AISA non persegue scopi di lucro. Art. 3 L'AISA si articola in Comitati d'Area e di Colore ed in Comitati di settore di vendita. Tutte le cariche statutarie collegiali sono elettive e le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo uno dei seguenti sistemi: - sistema
proporzionale puro in presenza di più liste; Nei primi due sistemi il voto è segreto. Nel caso di presentazione di lista bloccata il voto è palese, a meno che la votazione segreta non sia richiesta da almeno 1/10 degli aventi diritto presenti al momento della votazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 4 Sono organi della AISA: a)
l'Assemblea Nazionale; Art. 5 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo della AISA e si riunisce almeno una volta all'anno e, alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva e procede al rinnovo degli organi statutari. L'Assemblea Nazionale è formata dai rappresentanti designati dalla Assemblea Elettiva quadriennale. Il membro dell'Assemblea Nazionale che cessa di ricoprire la carica rappresentativa per la quale è stato eletto in seno all'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tutti gli incarichi. L'Assemblea Nazionale può cooptare nuovi membri. L'Assemblea Nazionale in sede Elettiva elegge la Presidenza Nazionale, il Presidente Nazionale, ed approva le modifiche al presente Statuto. Art. 6 L'Assemblea Nazionale: a) fissa
le direttive per l'attuazione della politica sindacale ; L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea Nazionale, salvo altra diversa disposizione, sono adottate a maggioranza semplice dei suoi componenti. L'Assemblea Nazionale viene convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Art. 7 La Presidenza Nazionale è l'organo di direzione politico sindacale ed è composto da un numero variabile di membri scelti con criteri di competenza o di rappresentanza territoriale. Oltre ai membri eletti dall'Assemblea Nazionale, ne sono membri di diritto il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, i responsabili dei Comitati d'Area, i rappresentanti dei comitati nazionali di colore ed i rappresentanti dei Comitati di settore. La Presidenza Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed è convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di impedimento del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale viene convocata e presieduta dal Vice Presidente Nazionale Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano della Giunta. Art. 8 La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale ed attua le linee politico-sindacali sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale. La Presidenza Nazionale: · elegge
il Segretario Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali, i quali sono
tutti membri di diritto della Giunta nazionale; · delibera su tutte le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione ; · decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali e territoriali. Art. 9 La Giunta Nazionale è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della AISA e dei suoi Comitati d'Area di Colore e di Settore. La Giunta Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale e dai Vice Presidenti Nazionali e da un numero di membri eletti dalla Presidenza Nazionale. La Giunta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale. La Giunta Nazionale attua le deliberazioni della Presidenza Nazionale e dell'Assemblea Nazionale e, in via d'urgenza, delibera su materie rientranti nella competenza dell'Assemblea Nazionale e/o della Presidenza Nazionale, portandole alla ratifica nella prima riunione utile dell'organo rispettivamente competente. La Giunta Nazionale dirige ad ogni effetto l'Associazione, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari, sulle incompatibilità e sull'azione dei suoi rappresentanti, esercita le funzioni ad essa delegate dalla Presidenza Nazionale e dall'Assemblea Nazionale; Art. 10 Il
Presidente Nazionale è il legale rappresentante della AISA, la
rappresenta anche in ogni giudizio e/o procedimento, firma gli atti
dell'Associazione e ne è responsabile ad ogni effetto di legge. Il Presidente Nazionale può nominare, tra i Vice Presidenti, un Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di impedimento. Art. 11 Il Segretario Nazionale viene eletto dalla Presidenza Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed ha il compito di coadiuvarlo nella direzione dell'Associazione. Il Segretario Nazionale coordina l'attività operativa dell'Associazione e dei suoi Comitati. A tal fine, ha la responsabilità della gestione della struttura associativa, assolve ai compiti demandatigli dal Presidente Nazionale ed attua le determinazioni degli organi statutari. Art. 12 Il patrimonio della AISA è costituito dal fondo di dotazione già versato all'atto della sua costituzione, dai contributi degli associati, dalle sovvenzioni pubbliche o private, dalla liberalità, dai finanziamenti a qualunque titolo acquisiti e dai beni acquistati con i predetti fondi. Art. 13 L'Adesione
alla AISA avviene mediante il tesseramento annuale di tutti gli
imprenditori Oil, Non Oil e di Ristoro delle Aree di Servizio
Autostradali, dei raccordi e similari ed il versamento di una quota
associativa annuale decisa dalla Giunta nazionale. L'adesione alla AISA comporta l'adesione ed il rispetto delle scelte e delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari. Art. 14 E' inibito a chiunque l'uso del nome e del marchio della AISA, nonché di quelli dei Comitati d'Area, di Colore e di settore. Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento di Attuazione dello Statuto AISA, Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal suo Regolamento di attuazione, si fa riferimento a quello della CONFESERCENTI Nazionale ed al relativo Regolamento di attuazione. Entro 60 giorni dalla deliberazione del presente Statuto il Presidente Nazionale è autorizzato a procedere all'atto costitutivo della A.I.S.A. Confesercenti, con atto notarile. Il presente Statuto è stato depositato presso il Notaio in , in data , repertorio n. , raccolta n. , che lo conserverà nei suoi atti. |
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